INL: riqualificazione del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi

Published On: 16 Marzo 2018|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n. 49/2018, interviene in materia di violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro (art. 14 del D. Lgs. n. 81/2015), formulando alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

Sul tema, il Ministero del Lavoro ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Tale disposizione si fonda, tra l’altro, su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha espresso il principio secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato.

Di conseguenza, l’INL nella Circolare in oggetto, dopo aver richiamato la prevalente giurisprudenza di merito, conferma l’orientamento di questa e conclude precisando che “alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.

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Abstract:
Circolare n. 49/2018