INL: RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE PER LAVORATORI IN FORZA PRESSO AZIENDE CHE BENEFICIANO DI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Nota n. 762 del 12 maggio 2021, fornisce chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 19-bis del D.L. n. 18/2020 che prevede la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, di lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.
L’Ispettorato, nel considerare l’articolo attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, specifica che l’inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell’articolo 19-bis è da interpretare in senso “dinamico” facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
Pertanto – si legge nella Nota – si “ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021”, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.