INL: deposito verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n.163/2018, fornisce chiarimenti in merito al deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..
Come noto, presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l’accordo sia raggiunto con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale. Inoltre, con le Note prot. n. 5199/2016 e prot. n. 5755/2016 il Ministero del Lavoro aveva specificato che, ai fini del deposito del verbale presso l’Ufficio territoriale, il soggetto sindacale “deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”.
Per l’INL questa interpretazione deve essere letta alla luce dell’art. 412 ter c.p.c. per il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Pertanto, la norma consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione esclusivamente alle associazioni sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività.
In conclusione, l’Istituto Ispettivo sottolinea che, “posto che non tutti i contratti collettivi prevedono una specifica disciplina della conciliazione, la soluzione della “responsabilizzazione”, e cioè dell’autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività (da doversi adottare nelle sole ipotesi in cui la conciliazione sindacale è realizzata secondo specifiche disposizioni contrattuali) consente di evitare all’Ispettorato territoriale accertamenti tecnicamente complessi e, al contempo, garantisce l’autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono”.