INL: chiarimenti procedure di conciliazione – art. 6 del D.lgs. n. 23/2015

Published On: 6 Febbraio 2020|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con  Nota n.148/2020, fornisce precisazioni in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa – regolata dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 – possa concludersi successivamente alla scadenza del termine previsto dalla norma per la formulazione dell’offerta conciliativa.

In particolare la Nota ha chiarito che, ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.

Abstract:
Nota n.148/2020