INL: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013 – solidarietà anche nelle ipotesi di subfornitura
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Circolare n. 6/2018, fornisce chiarimenti in merito alla Sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà, disciplinato dalla predetta norma, trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
Il Giudice remittente ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 – di appalto e subappalto – avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Con la sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo dell’ art. 29, superando le questioni poste dal Giudice remittente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale; la Corte, infatti, chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo.