INAIL: regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
L’INAIL ha emanato la circolare n. 34 dell’ 11 settembre 2020, tramite la quale fornisce chiarimenti in ordine al reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Nello specifico l’Istituto chiarisce che, laddove il giudizio del Servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso o il giudizio del medico competente o del predetto Servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non può costituire, ferma restando l’imprescindibilità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro, condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Nell’ipotesi invece in cui il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
Infine l’INAIL precisa che, l’interlocuzione con il medico competente, anche per il tramite del datore di lavoro è, sempre e comunque, di fondamentale importanza ai fini dell’individuazione di più efficaci soluzioni per garantire il reinserimento del disabile da lavoro.