Inail, dal 12 ottobre obbligo di comunicazione degli infortuni superiori a un giorno

Published On: 10 Ottobre 2017|Categorie: Legale|

Dal prossimo 12 ottobre i datori di lavoro dovranno comunicare all’INAIL, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio.

Tale adempimento, a fini statistici e informativi, si affianca all’obbligo, a fini assicurativi, di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni (sempre in via telematica) e all’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni per mezzo della denuncia ex art. 53 DPR 1124/1965.

Fonte normativa è l’articolo 18, comma 1, lett. r), del D. Lgs. n. 81/2008, attuato con DM n. 183/2016, il quale dispone che il datore di lavoro deve “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (…)”.

In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni inferiori a tre giorni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, elevata da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

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Abstract:
www.inail.it