IL NUOVO CCNL DI SETTORE
Il 15 ottobre 2019 Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, Cgil, Cisl, Uil e i sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil.Temp sottoscrivono il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di settore.
Il Contratto segue l’intesa del 21 dicembre 2018 e giunge a conclusione di un articolato percorso negoziale – l’ultimo CCNL di settore è datato 27 febbraio 2014 ed è scaduto il 31 dicembre 2016 – reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento estremamente mutevole nei sui assunti sia macroeconomici che normativi.
Il nuovo Contratto sottoscritto tra le Parti sociali contiene all’interno del testo diversi elementi innovativi, mantenendo come stella polare la continuità lavorativa dei lavoratori. Il Testo prevede una serie di tutele ulteriori per i lavoratori rispetto ai Contratti precedenti, un welfare di settore sempre più presente e un’attenzione sempre maggiore nei riguardi dell’employability dei lavoratori somministrati mediante una formazione sempre più specifica e su misura, mantenendo al contempo il livello di flessibilità necessario al sistema produttivo odierno.
IL CCNL E LE AZIENDE
• Regime Transitorio contratti a termine in somministrazione
Tra le disposizioni più rilevanti figura il cosiddetto “Regime Transitorio” che prevede che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzie per il Lavoro e lavoratore) siano conteggiati, per un massimo di
12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (1°gennaio 2014 – 31 dicembre 2018).
In questa maniera si è evitato che per via dei conteggi retroattivi previsti dal cosiddetto “Decreto Dignità” da gennaio 2019 almeno 53mila persone non avrebbero più potuto essere occupate tramite Agenzia.
• Successione dei Contratti a termine
Il nuovo CCNL interviene anche sulla successione dei contratti a tempo determinato tra ApL e lavoratore introducendo due nuovi limiti di durata: nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima della successione è fissata in 24 mesi (eccetto diverso limite individuato nel CCNL applicato dall’utilizzatore); nell’ipotesi di somministrazione su diversi utilizzatori la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato tra ApL e lavoratore non può superare la somma complessiva di 48 mesi.
• Proroghe
Parimenti il nuovo Contratto prevede un nuovo regime delle proroghe: 6 proroghe per ogni singolo contratto nell’arco dei 24 mesi; per talune tipologie di lavoratori (es. svantaggiati) ovvero qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata, il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.
• MOG
A seguito della sperimentazione derivante dal precedente CCNL, è stato adottato definitivamente il MOG quale strumento di flessibilità oraria, tutelato e garantito, per alcuni settori produttivi. L’Accordo inoltre introduce il MOG con la durata minima di 1 mese il quale garantirà al lavoratore una retribuzione non inferiore al 30%, su base mensile, dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
IL CCNL E LA FLEXICURITY
• Diritto mirato alla formazione
Per favorire la capacità e le conoscenze dei lavoratori, sono state individuate nuove modalità atte a sviluppare un sistema formativo che implementi le capacità e le conoscenze dei lavoratori somministrati (cd. “diritto mirato” alla formazione e riqualificazione professionale). Il lavoratore (con almeno 110 giornate di lavoro e disoccupato da almeno 45 giorni) potrà rivolgersi ad una qualsiasi ApL e, a seguito di un’attività di orientamento e bilancio di competenze, fruire dell’offerta formativa da questa proposta. Il limite minimo di durata del corso sarà di 30h e per ogni lavoratore il limite massimo finanziabile sarà pari a € 4.000. Anche questi lavoratori rientrano nell’obbligo di placement in capo alle Agenzie per il Lavoro.
• Incentivi per le assunzioni a tempo Indeterminato dei lavoratori in somministrazione
Il nuovo CCNL riconosce un incentivo triennale di 1.000 euro per anno, nel caso in cui l’Agenzia per il Lavoro assuma a tempo indeterminato il lavoratore in somministrazione, garantendo l’incentivo solo qualora la durata effettiva della missione sia superiore a 12 mesi. Un ulteriore incentivo di pari importo e modalità può essere previsto anche dal II livello della contrattazione di settore.
Nelle ipotesi nelle quali, poi, un lavoratore assunto a tempo indeterminato entri in disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro, la sua successiva “ricollocazione” per più di 6 mesi dà diritto al rimborso all’Agenzia per il Lavoro, da parte di Ebitemp, di una mensilità della indennità di disponibilità erogata dall’agenzia nei periodi di non lavoro.
• Nuove attribuzioni al Fondo di Solidarietà
Viene potenziato il ruolo del Fondo di Solidarietà, potendosi affiancare ulteriori linee di intervento, tramite intese tra le Parti, rispetto a quelle già presenti quali, ad esempio, forme integrative alla NASpI e una prestazione finalizzata all’anticipo pensionistico previdenziale per i lavoratori in prossimità della pensione.
IL CCNL E LE TUTELE
• Aumento delle indennità
Viene elevata a 800€ (rispetto ai precedenti 750€) l’indennità di disponibilità prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso aziende utilizzatrici. Viene inoltre aumentato a 1.000€ (rispetto ai precedenti 850€) il compenso da riconoscere ai lavoratori in caso di avvio della procedura in mancanza di occasione di lavoro (ex art. 25).
• Sostegno al reddito lavoratori disoccupati
Al fine di incrementare ulteriormente il vigente sistema di welfare è stata prevista un’implementazione del sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (SAR) tramite la previsione delle seguenti misure:
– un sostegno di 1.000€ ai lavoratori disoccupati da 45 giorni con 110 giornate di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi;
– un sostegno di 780€ per i lavoratori disoccupati da 45 giorni con 90 giornate di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi.
• Formazione
Introdotte novità riguardo la formazione sia dei lavoratori assunti a tempo determinato che a tempo indeterminato quali ad esempio la “Formazione di Base” per i lavoratori a t.d.: i contenuti della formazione di base saranno dedicati almeno il 40% delle risorse alla formazione su sicurezza del lavoro in conformità all’Accordo Quadro Stato-Regioni e massimo il 60% delle risorse alla ricerca attiva del lavoro, alla formazione su competenze digitali di base ed informatica, alle lingue e all’orientamento al lavoro. Prevista, inoltre, la possibilità di realizzare i percorsi formativi anche con FAD (formazione a distanza) per il 50% delle attività.
PRESTAZIONI E.BI.TEMP
– Sostegno alla Maternità
Alle lavoratrici in gravidanza, alle quali il contratto di lavoro in somministrazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della stessa ed alle quali non spetti il contributo INPS per maternità obbligatoria viene riconosciuto un contributo una tantum di € 2.800.
– Contributo Asilo Nido
Alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri con contratto di lavoro in somministrazione viene riconosciuto un contributo mensile per l’asilo nido fino ad un massimo di € 150 fino al terzo anno di età del bambino e comunque fino al completamento della frequenza del nido nel periodo di riferimento.
– Contributo per libri o materiale didattico per figli a carico o minori sotto tutela
Alle lavoratrici ed ai lavoratori in somministrazione con figli a carico o minori sotto tutela iscritti ad una scuola Primaria o Secondaria o che siano iscritti ad un corso legale di laurea, viene riconosciuto un contributo annuo di € 200 per l’acquisto di libri o materiale didattico.
– Contributo per studenti lavoratori (corsi serali)
Alle lavoratrici ed ai lavoratori in somministrazione iscritti ai corsi serali per il conseguimento del Diploma di scuola pubblica secondaria di primo o secondo grado, viene riconosciuto un contributo annuo di € 200 per l’acquisto di libri o materiale didattico.
– Contributo retta universitaria per studenti lavoratori
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in somministrazione ed iscritti ad un corso legale di Laurea viene riconosciuto un contributo annuo di € 200 per i costi delle tasse di iscrizione sostenuti.
– Sostegno alla persona con disabilità al 100%
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in somministrazione che si trovino in condizioni di disabilità al 100% o che abbiano familiari fiscalmente a carico invalidi al 100% viene riconosciuto un contributo annuo di € 1.500.
– Mobilità territoriale
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che per esigenze strettamente connesse ad una attività lavorativa di durata minima di 6 mesi proposta dall’ApL, si trasferiscono dal proprio luogo di residenza per una distanza di minimo 250 Km, viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per il trasferimento fino ad un massimo rendicontabile di € 3.500.
– Trasporto extraurbano
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione che siano residenti o domiciliati in comuni diversi dal luogo di lavoro in cui si svolge la loro attività viene riconosciuto un rimborso mensile nel limite minimo € 150.
– Prestiti Personali
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto in somministrazione viene riconosciuta la possibilità di richiedere un prestito personale fino ad un massimo di € 5.000, rateizzabile secondo le indicazioni e le possibilità di restituzione dei lavoratori stessi, senza alcun interesse e con possibilità di sospensione dal pagamento delle rate in caso di mancanza di lavoro. I costi relativi alle spese di gestione del prestito e gli interessi sono a carico di E.Bi.Temp.
– Indennità per infortunio
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratto di somministrazione che si infortunano durante la loro attività professionale presso l’impresa utilizzatrice viene riconosciuta una indennità aggiuntiva a quella erogata dall’INAIL con un importo di € 46 per ogni giorno di inabilità temporanea riconosciuto dall’INAIL, anche qualora l’infortunio prosegua oltre la scadenza del contratto di lavoro. In caso di invalidità permanente viene riconosciuta una indennità riproporzionata al grado di invalidità fino ad un massimo di € 50.000.
– Tutela Sanitaria
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti in somministrazione E.Bi.Temp. riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie sostenute anche dai familiari a carico.
Inoltre sono state introdotte diverse tutele individuali per i lavoratori somministrati, in tema di:
– Ferie Solidali: in applicazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015, il lavoratore in somministrazione può richiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione dipendente della medesima agenzia per il lavoro e in missione presso lo stesso utilizzatore.
– Maternità: alle lavoratrici assunte a t.i. in maternità anticipata e obbligatoria viene garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione.
– Terapie salvavita: vengono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie salvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti.
– Infortunio che perdura oltre il termine della missione: ai lavoratori assunti a t.i. il cui infortunio perduri oltre il termine finale della missione viene garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore, fino a chiusura formale dell’infortunio.
Nel 2018 sono 800mila le persone che hanno almeno un contratto di lavoro in somministrazione, ovvero con tutti i diritti e la retribuzione del lavoro dipendente.
La metà ha meno di 34 anni.
I dati più recenti evidenziano che la media mensile dei lavoratori impiegati in somministrazione è pari a 430mila.
Le Agenzie per il Lavoro impiegano stabilmente nelle proprie 2.500 filiali circa 10mila persone.
Sono, inoltre, assunte con un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, più di 78mila persone, che rappresentano il 17,6% dei lavoratori somministrati.
Inoltre, grazie alle attività di ricerca e selezione operata da parte delle Agenzie per il Lavoro in un anno altre 50mila persone accedono a un’occupazione diretta, stabile e solitamente per profili medio alti nelle aziende committenti[1].
Almeno un terzo dei lavoratori impiegati in somministrazione a termine, dopo aver lavorato con una Agenzia per il Lavoro, accede a una occupazione stabile[2].
E i giovani che entrano nel mercato del lavoro attraverso una Agenzia (100mila nel 2017) con un contratto in somministrazione hanno una maggiore probabilità di transitare in un rapporto stabile sia rispetto a chi trova una prima occupazione con un contratto a tempo determinato, sia rispetto a chi è stato assunto inizialmente con un contratto di lavoro di collaborazione o intermittente.
Il tasso di stabilizzazione calcolato come la percentuale di coloro che, entrati con un contratto temporaneo, a 12 mesi di distanza risultino occupati con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, o il cui contratto a tempo determinato risulti convertito in un contratto a tempo indeterminato è infatti pari al 18,1% nel caso dei giovani somministrati e scende al 13,6% per i giovani assunti per la prima volta con un contratto a termine ed è ancora più basso per le altre forme di lavoro come il contratto intermittente (8,8%) e le collaborazioni (8,6%)[3].
LA FORMAZIONE FINALIZZATA E IL WELFARE DI SETTORE
Il sistema della somministrazione di lavoro individua negli Enti Bilaterali (Forma.Temp ed E.Bi.Temp) lo strumento primario per lo sviluppo di un proprio welfare interno (alimentato solo ed esclusivamente con le risorse economiche del settore) che prevede prestazioni e tutele a favore dei lavoratori somministrati.
La somministrazione è accompagnata da un sistema bilaterale completamente autofinanziato volto ad aggiornare le competenze dei lavoratori mediante una formazione professionale tarata sulle esigenze del mercato del lavoro e ad assicurare un welfare integrativo all’avanguardia.
FORMA.TEMP
Il sistema formativo italiano delle Agenzie per il Lavoro rappresenta un modello di riferimento in tutta Europa. Forma.Temp, costituito nel 2000 in applicazione della Legge n. 196/1997 (c.d. “Legge Treu”) che introdusse nel nostro ordinamento la fornitura di lavoro temporaneo. Forma.Temp svolge la sua attività sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trova la sua fonte normativa attuale nell’art. 12 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
È completamente gratuito per chi vi accede ed è strettamente collegato al mercato del lavoro: almeno una persona su tre, dopo aver seguito un corso con una Agenzia per il Lavoro, accede a una reale occasione di lavoro.
La formazione è interamente finanziata da risorse private: le Agenzie, infatti, per legge “aggiungono” un 4% al totale delle retribuzioni erogate ai lavoratori in somministrazione (per legge “pari” alla retribuzione dei dipendenti diretti dell’azienda presso cui sono impiegati tramite Agenzia) per finanziare un fondo dedicato: Forma.Temp.
Nel primo semestre del 2019 le Agenzie per il Lavoro hanno erogato formazione gratuita a 140.615 persone, il 6,4 % in più rispetto al 2018 (132.130) con un investimento di 130,6 milioni di Euro, circa l’11% in più rispetto all’anno precedente (117,8 milioni di euro). Più di 23.973 progetti approvati, il 18,3% in più rispetto al 2018; i progetti formativi finanziati sono stati incentrati sui temi manifattura 4.0 e digitale in almeno un corso di formazione su due.
TIPOLOGIA FORMATIVA
|
n. corsi
|
n. allievi
|
valore
|
Base
|
3,622
|
45,109
|
€ 7,561,912
|
On the job
|
6,004
|
7,678
|
€ 4,492,585
|
Professionale
|
5,982
|
77,04
|
€ 108,458,451
|
formazione continua
|
17
|
190
|
€ 369,21
|
PAL TD
|
291
|
291
|
€ 298,49
|
TI – qualificazione
|
7,852
|
10,059
|
€8,105,970
|
TI – riqualificazione
|
205
|
248
|
€ 1,288,253
|
Totali
|
23,973
|
140,615
|
€130,574,869
|
E.BI.TEMP
I lavoratori temporanei tramite Agenzia possono beneficiare di un vero e proprio welfare di settore, aggiuntivo rispetto alle prestazioni previste per i lavoratori dipendenti dell’azienda utilizzatrice e interamente finanziato con risorse private.
Assolavoro, insieme con i sindacati di categoria, infatti, ha dato vita a E.Bi.Temp, l’Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo che offre numerose prestazioni a favore dei lavoratori in somministrazione.
Attualmente l’Ente eroga 14 prestazioni (Buono Libri Figli, Buono Libri Lavoratore, Contributo Adozione, Contributo Asilo Nido, Contributo Asilo Nido Padri, Contributo Mobilità, Contributo Non autosufficienza, Contributo Retta Universitaria, Contributo Trasporto Extra Urbano, Piccoli prestiti, Polizza Infortuni, Sostegno alla Maternità, Sostegno alla Maternità – Integrazione, Tutela Sanitaria) in tre aree specifiche: sostegno, tutela e agevolazioni.
Nel 2018 Ebitemp ha erogato 9 milioni di euro per le prestazioni di welfare previste dal CCNL. Le richieste presentate all’Ente bilaterale sono state 28.752, con un aumento del 27,5% rispetto al 2017. Nell’ultimo anno l’offerta si è arricchita di due nuove prestazioni che hanno registrato una forte crescita: “asilo nido padri” (+40%) e “integrazione contributo Inps per maternità obbligatoria” (+421,7%). In crescita anche le prestazioni relative ai prestiti personali (+27,9%) e alla tutela sanitaria (+29,8%).
Nel primo semestre del 2019 l’Ente Bilaterale ha erogato più di 2.8 milioni di euro in prestazioni (+6.4% rispetto allo stesso periodo del 2018). Le prestazioni di E.Bi.Temp sono cresciute di oltre il 77% negli ultimi 5 anni.
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritto tra Assolavoro e sindacati prevede una serie di tutele maggiori per i lavoratori somministrati, ampliando e rendendo più consistenti diverse misure di welfare.
[1] Elaborazioni Osservatorio Assolavoro Datalab.
[2] Elaborazioni Datalab su dati Inps 2015 e successivi; Indagine Ipsos per Assolavoro 2018/2019
[3] Come si legge nel documento congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal il lavoro in somministrazione conferma il suo “ruolo di prolungamento e rafforzamento del “periodo di prova”, che, accompagnato dal supporto nella selezione dei lavoratori condotto dalle agenzie interinali, rende più agevole il transito verso l’occupazione permanente”.