Gazzetta Ufficiale, Pubblicato il Decreto Legge “Milleproroghe” – D.Lgs. n. 244/2016
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 il Testo del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la Legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017, recante: “Proroga e definizione di termini” .
Di seguito le principali novità in materia di lavoro introdotte dalla normativa in esame:
– Obbligo di comunicazione delle denunce di infortunio (Art. 3, co. 3-bis, D.Lgs. “Milleproroghe”)
Viene posticipato dal 2 aprile al 12 ottobre l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (D.Lgs. 81/2008, co. 1-bis).
– Obbligo di assunzione dei lavoratori disabili (Art. 3, co. 3-ter, D.Lgs. “Milleproroghe”)
Viene rinviata dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2018 ( D.Lgs. 150/2015, art. 3) l’abrogazione dell’art. 3, co. 2 della L. 68/99, che prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di procedere all’inserimento lavorativo di almeno una persona disabile qualora venga disposta una nuova assunzione.
– Obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (Art. 3, co. 3-quater, D.Lgs. “Milleproroghe”)
L’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui scadenza era stata inizialmente fissata per il 1 gennaio 2017 (art. 15 d.lgs. 150-2015), viene prorogato al 1 gennaio 2018.
– DIS-COLL (Art. 3, co.3-octies, D.Lgs. “Milleproroghe”)
Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (D. Lgs. 22/2015, art. 15 e D.Lgs. 208/2015, art. 1, co.310), prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene prorogata al 30 giugno 2017 la possibilità di presentare la relativa domanda.
Tale proroga è stabilita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017.