GARANTE PRIVACY: GDPR – stabiliti i requisiti aggiuntivi per l’accreditamento dei certificatori

Published On: 7 Settembre 2020|Categorie: Legale|

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato i requisiti aggiuntivi per l’accreditamento degli organismi di certificazione, che potranno attestare il rispetto delle norme del Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) da parte di imprese ed enti che trattano dati personali per fornire specifici prodotti o servizi, ed inoltre dimostrare l’assenza di conflitti di interesse e l’adeguata formazione delle risorse umane nonchè la gestione ottimale dei reclami attraverso verifiche periodiche sui servizi e sui prodotti certificati.

In particolare, il Regolamento europeo prevede che il rilascio di certificazioni in materia di protezione dati sia effettuato da organismi accreditati a svolgere tali funzioni. In Italia, il legislatore ha affidato il compito dell’accreditamento ad Accredia. L’accreditamento deve avvenire sulla base dei requisiti contenuti nella norma tecnica internazionale EN-ISO/IEC 17065:2012 e di ulteriori requisiti “aggiuntivi” stabiliti dalle Autorità privacy nazionali, sulla base di un modello comune definito dal Comitato europeo per la protezione di dati (Edpb).

Il provvedimento del Garante che contiene proprio questi requisiti aggiuntivi è stato adottato dopo il parere favorevole rilasciato dall’Edpb e stabilisce che Accredia verifichi che gli organismi certificatori soddisfino criteri di onorabilità, indipendenza e imparzialità, attestando l’assenza di conflitti di interesse con i soggetti che desiderano certificarsi. I certificatori, inoltre, dovranno essere dotati di personale qualificato e costantemente aggiornato, dovranno adottare adeguati processi di gestione di eventuali reclami e implementare periodiche procedure di sorveglianza sui prodotti, processi e servizi certificati.

Ulteriori specifici requisiti individuati dal Garante riguardano gli accordi di certificazione definiti dagli organismi di certificazione con i propri clienti che dovranno, ad esempio, contenere clausole che garantiscano piena trasparenza sull’attività svolta dal titolare o responsabile del trattamento certificato.