Garante della privacy, attività di ricerca e selezione del personale e trattamento dei dati personali – Provv. 162/2013

Published On: 5 Luglio 2013|Categorie: Associazione|

 

In merito ad una possibile violazione della privacy sorta in relazione all'acquisizione di copia del documento di identità nell’ambito dello svolgimento di un "colloquio conoscitivo", il Garante della privacy ha stabilito che l’agenzia per il lavoro può richiedere in visione i documenti del candidato al fine di identificarlo con certezza. 

 

Viene ritenuta viceversa eccedente (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) l'acquisizione e la successiva conservazione di copia del documento di identità dell'interessato (senza peraltro che sia previsto un termine massimo di conservazione dello stesso) nello svolgimento delle prestazioni rese dalla Agenzia nell'ambito dell'attività di intermediazione in materia di lavoro. 

 

Ne consegue che le Agenzie non possono conservare le copie dei documenti di identità dei candidati, dovendosi limitare a identificare coloro che aspirano a un posto di lavoro con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi.

 

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7125