G.U.: differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. 27 giugno 2020 recante il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs del 9 luglio 1997, n. 241.
Nello specifico, l’articolo 1 del Decreto prevede espressamente che i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita’, nonche’ dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.