G.U.: attuazione della Direttiva (UE) 2018/957 in materia di distacco

Published On: 17 Settembre 2020|Categorie: Legale|

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020,  il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n. 122Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (in vigore dal 30/09/2020). 

Nello specifico, il Decreto introduce le seguenti novità in materia di distacco transnazionale:

  • al rapporto di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco;

  • le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco,  che  non  sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute, sono  considerate   parte   della   retribuzione  e sono rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato,  secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante;

  • nell’ipotesi di distacco di lunga durata ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) le clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria;

  • vengono introdotti specifici obblighi informativi in capo all’impresa utilizzatrice italiana nei confronti dell’agenzia di somministrazione distaccante;

  • sotto il profilo soggettivo, viene introdotto il concetto di “distacco a catena” in quanto le suddette disposizioni si applicano anche alle agenzie  di somministrazione di lavoro stabilite  in  uno  Stato  membro  diverso dall’Italia che: a) distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in altro Stato membro lavoratori inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa che ha sede in Italia (in tal  caso  i  lavoratori  sono  considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione  con  la  quale intercorre il rapporto di lavoro); b) che  distaccano  presso  un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva  in  Italia, lavoratori inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di uno Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione (anche in  questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro).

Abstract:
Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n. 122