Funzione Pubblica, somministrazione di lavoro nelle società controllate dalla Pubblica Amministrazione – 19.03.2013

Published On: 10 Aprile 2013|Categorie: Legale|

Pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il Parere n. 0013354 del 19.03.2013 nell’ambito del quale vengono specificati i limiti, essenzialmente di carattere economico, cui sono soggette le Società controllate direttamente o indirettamente dalle PP. AA.  in relazione alla possibilità di utilizzare forme contrattuali flessibili. In particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che per tali soggetti  i suddetti limiti economici  – essenzialmente il 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e art. 4, comma 10, del D.L. n. 95/2012) –  non vincolano la società controllata dal soggetto pubblico nel caso in cui si tratti di somministrazione di lavoro (e di lavoro accessorio),  bensì solo nell’ipotesi di utilizzo di altre forme flessibili, quali i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La Funzione Pubblica ha infatti specificato, aderendo ad una lettura testuale della norma di legge, che “in base alla formulazione letterale della disposizione, il limite di spesa previsto dall’art. 4, comma 10, del D.L. n. 95/2012 trova applicazione in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e non anche alle altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro (…). Infatti laddove il legislatore ha voluto prevedere un limite di spesa applicabile alle diverse tipologie di lavoro flessibile, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso del richiamato art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. (…) In tale tetto (nel limite di spesa indicato, ndr) non rientrano invece  altre tipologie di lavoro flessibile, tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, a cui la Società potrà eventualmente far ricorso (…)”. Il parere appare estremamente positivo  per la somministrazione di lavoro sia avuto riguardo al “differenziale competitivo” rispetto ad altre forme di flessibilità come il contratto a termine e la collaborazione coordinata e continuativa, sia per quanto riguarda la platea di enti potenzialmente coinvolti,  pari a 5.860 organismi partecipati da 5.928 enti (comuni e province), stando ad un dossier dell’Ufficio Studi della Camera dei Deputati del 2012.

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