Documento AILT 04

14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

La legge Finanziaria per il 2006 (Legge n. 266/2005), ai commi 361 e 362, prevede una riduzione del costo del lavoro introducendo un esonero dal versamento dei contributi dovuti all’Inps per la gestione delle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti. A decorrere dal I gennaio 2006, infatti, è prevista per i datori di lavoro una riduzione di un punto percentuale per i contributi relativi principalmente alla aliquota prevista per l’assegno familiare.

Nel caso in cui tale aliquota sia inferiore all’1%, si procederà alla riduzione dell’aliquota per l’indennità di maternità, a quella per la disoccupazione e, sempre in caso di incapienza, agli altri contributi previsti nella gestione prestazioni temporanee.

Restano in ogni caso esclusi dall’esonero sia il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr, sia il contributo dello 0,30% previsto per la formazione

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