Documento AILT 01
La fine dei lavori connessi alla somministrazione (art. 22, comma 4, d. lgs. n. 276/03) comporta, come si è avuto modo di specificare nelle nostre circolari n. 10 e n. 37 del 2004, che – ai sensi dell’art. 20, comma 2 – i lavoratori “assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (…) rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro”.