Dal 1° luglio 2018 divieto di retribuzioni in contanti
Come previsto nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205), a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo dei contanti.
Le uniche modalità di pagamento previste saranno:
- bonifico sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 4538/2018, ha chiarito che in caso di utilizzo di modalità di pagamento differenti rispetto a quelle espressamente previste verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro (v. news del 07/06/2018).