Contratto di somministrazione: limite massimo proroghe – condotta fraudolenta datore di lavoro

Published On: 3 Febbraio 2020|Categorie: Legale|

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29 del 3 gennaio 2020, si è pronunciata in tema di violazione del limite massimo di proroghe, previsto dall’art. 42 del CCNL del 2008, per la categoria delle Agenzie per il Lavoro.

In particolare, con tale l’Ordinanza ha chiarito che la violazione del limite massimo di sei proroghe – nell’arco di trentasei mesi –  può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità, eluda il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto.

Abstract:
Cassazione, Ordinanza n. 29 del 3.01.2020