Consiglio dei Ministri, distacco transnazionale: approvato lo Schema di Decreto Legislativo

Published On: 22 Aprile 2016|Categorie: Legale|

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta n.112, lo Schema di Decreto Legislativo n. 296 con cui viene ridefinita la disciplina del distacco transnazionale. Il provvedimento, già trasmesso alle Commissioni lavoro di Camera e Senato, seguirà ora l'usuale iter di approvazione che dovrebbe concludersi entro la metà di giugno.

Il Decreto recepisce pressoché integralmente le istanze sul tema da sempre promosse dall'Associazione, e da ultimo ribadite in Audizione alla Camera lo scorso 13 aprile, finalizzate a contrastare, attraverso una serie di misure concrete ed immediatamente operative, le pratiche di dumping messe di frequente in atto da agenzie soprattutto "neocomunitarie".

In sintesi:

·         vengono individuati puntuali criteri volti ad accertare l'autenticità del distacco e la reale ed effettiva "consistenza" dell'azienda che distacca (es: il numero dei contratti eseguiti, l'ammontare del fatturato, ecc): se si accerta che il distacco non è autentico, si prevedono sanzioni pecuniarie (max. € 50.000) ed il lavoratore si considera alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 3);

·         si sancisce la piena applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti di pari livello in Italia, specificatamente anche in caso di distacco tramite agenzia, e ricomprendendovi le previsioni di cui al CCNL (art. 4);

·         viene sancita espressamente la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte del distaccante, anche in caso di somministrazione transnazionale (art. 4);

·         viene introdotto un obbligo di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i documenti (in difetto si considera l'utilizzatore) e di trattare con le parti sociali per la contrattazione di secondo livello. In caso di omissione, sanzione fino a € 6.000 (artt. 9 e 11);

·         viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva a carico del distaccante: l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l'inizio del distacco, una serie di informazioni (dati identificativi del distaccante, del distaccatorio, dei lavoratori, numero di autorizzazione, dati del referente in Italia, tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, sanzione fino a € 500 per ogni lavoratore (artt. 9 e 11);

·         previsto un obbligo di tenuta di documentazione in italiano: in costanza di rapporto e fino a due anni dalla fine del distacco, il distaccante deve predisporre copia in italiano del contratto di lavoro, della busta paga, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione, sanzioni fino a € 3.000 per ogni lavoratore (artt. 9 e 11).

Il Decreto infine prevede disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi (Capo II) nonché, in dettaglio, la disciplina relativa alla esecuzione delle sanzioni amministrative (Capo IV).

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Abstract:
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8411