Cassazione, somministrazione di lavoro, forma scritta e consenso del lavoratore per la proroga del contratto di lavoro – Sent. 20225/2016
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 20225 del 7 ottobre 2016, conferma la necessità che la proroga del contratto di lavoro in somministrazione (il caso esaminato riguardava tuttavia il lavoro ancora interinale) debba avvenire in forma scritta e con il manifesto consenso del lavoratore. La forma scritta quindi è richiesta ad substantiam, escludendo che la volontà del lavoratore possa essere validamente espressa per fatti concludenti.