Cassazione, somministrazione a termine, decadenza del termine di impugnazione – Sentenze n. 2420/2016 e 2734/2016
La Suprema Corte, con due recenti pronunce dal medesimo contenuto (Sentenza n. 2420 dell' 8 febbraio 2016 e Sentenza n. 2734 dell'11 febbraio 2016), affronta il tema dell'impugnazione del contratto di somministrazione a termine con specifico riferimento alla decadenza dell'azione. In particolare gli ermellini chiariscono che:
- il termine per impugnare il contratto pari a 60 giorni (previsto dall'art. 32, comma 4, della L. n. 183/2010, cd. "Collegato Lavoro") si applica sia ai contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore del "Collegato Lavoro" (24 novembre 2010) sia a quelli già scaduti a tale data, dovendosi escludere che in questo caso possa parlarsi di applicazione retroattiva;
- il medesimo termine decorre dalla cessazione del contratto di somministrazione, non essendo necessaria alcuna comunicazione di recesso, come affermato dalla parte ricorrente;
- il potenziale reiterarsi dei contratti di somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore, a differenza di quanto revisto per il contratto a termine ex art. 5 D. Lgs. n. 368/2001 (oggi abrogato e sostituito dall'art.19 D. Lgs. n. 81/2015, NDA), non autorizza il medesimo a nutrire un giustificato affidamento a riguardo, tale da fare ritenere indispensabile una formale contraria comunicazione da parte del somministratore;
- l'equiparazione proposta dal ricorrente tra licenziamento orale (Ministero del Lavoro, interpello n. 12/2014) e scadenza del termine di un contratto non è accoglibile.
Sentenza n. 2420 dell' 8 febbraio 2016