Cassazione, applicabilità al lavoro interinale dei limiti alla indennità omnicomprensiva ex. art. 32 del Collegato Lavoro 2010 – Sentenza n. 13404.13

Published On: 31 Maggio 2013|Categorie: Associazione|

Disponibile la sentenza della Cassazione Sez. lavoro n. 13404.13 del 29 maggio scorso, nell’ambito della quale la Suprema Corte –  pur dichiarando la “conversione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice per “genericità” della causale di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo (ex. L. 196/1997) – ha riconosciuto l’applicabilità in tale fattispecie dei limiti alla indennità omnicomprensiva (minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.) ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La Corte ha motivato tale estensione, e qui sta l’elemento di novità, richiamando la Sentenza delle Corte di giustizia UE dell’11 aprile scorso, la quale, come noto, ha sostanzialmente sancito il principio secondo cui i limiti posti alla disciplina del contratto a termine (in quel caso alla reiterazione) non si applicano al lavoro tramite Agenzia. In particolare la Cassazione ha specificato che la sentenza UE dell’ 11 aprile esclude l’applicazione dei limiti del contratto a termine al lavoro tramite agenzia in quanto la Direttiva UE 1999/70/CE  sul contratto a termine a sua volta espressamente esclude i lavoratori temporanei dalla sua applicazione. Nell’ambito dell’art. 32, comma 5, del Collegato Lavoro, viceversa,  non vi è tale esclusione espressa del lavoro temporaneo: di conseguenza la relativa disciplina sui limiti all’indennità risarcitoria si applica anche ai lavoratori interinali.

Zoom Lebron XII 12

Abstract:
Article_id:
7058