Camera dei Deputati: Decreto Sviluppo, approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive gli emendamenti alla Riforma Lavoro (L. n. 92/2012)

Published On: 10 Settembre 2012|Categorie: Comunicazione|

Ad integrazione della Circolare di Assolavoro Servizi di commento della Riforma n. 06/2012, Vi informiamo che le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato lo scorso 17 luglio, nell’ambito dell’iter di Conversione del cd. “Decreto sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), l’emendamento all'articolo 46 del Decreto contenente le modifiche alla Riforma del mercato del lavoro. Le undici proposte di modifica alla legge n. 92/2012 sono state concordate dal Governo e dai partiti di maggioranza, anche sulla base anche dell'avviso comune siglato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil. La legge di conversione del Decreto Sviluppo dovrebbe essere approvata in via definitiva, senza ulteriori modifiche sull’emendamento in esame, entro i primi giorni di Agosto per poi essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La novità certamente di maggior impatto per il nostro settore riguarda la disposizione (Art. 46-bis., comma 1, lett. b)) che consente la somministrazione a tempo indeterminato di apprendisti in tutti i settori produttivi. In particolare la norma in esame – una volta approvata, ripetiamo, in via definitiva – prevederà l’introduzione della seguente lettera i-ter) nell’articolato dell’art. 20, comma 3. del D. Lgs. n. 276/2003: “(La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”. Per tale via, quindi, si consente l’utilizzo del contratto commerciale di staff leasing con una causale già individuata dal Legislatore (e quindi sostanzialmente “acausale”) in tutti i settori produttivi allorquando l’agenzia utilizzi lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Tra le altre disposizioni di modifica alla Riforma Lavoro, relative in particolare alle forme contrattuali di flessibilità in entrata, segnaliamo: 1)Stop & Go, riduzione dei termini per attività stagionali e in ogni altro caso previsto dai CCNL ad ogni livello (Art. 46-bis., comma 1, lett. a)): la norma dispone l’applicazione di termini ridotti per gli intervalli di tempo che devono intercorrere tra singoli contratti a termine (20 gg per i contratti di durata fino a 6 mesi, 30 gg per i contratti di durata superiore) nel caso di attività stagionali “e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; 2)Cococo (rectius iscritti alla Gestione Separata), spostati di un anno gli incrementi contributivi (Art. 46-bis., comma 1, lett. g)): l’emendamento modifica il calendario degli incrementi contributivi previsti dalla Riforma. In particolare, l’aliquota contributiva dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS resterà per il 2013 pari al 27% (invece del 28% previsto dalla Riforma); viene viceversa anticipato al 2013 l’incremento (dal 19% al 20%) dell’aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati iscritti ad altre forme pensionistiche. 3)Lavoro autonomo, modificati i criteri della presunzione di parasubordinazione (Art. 46-bis., comma 1, lett. c)): la presunzione di subordinazione viene “spalmata” su due anni (e non più su uno soltanto) sia per quanto riguarda i limiti alla durata che per il tetto di reddito; 4)Lavoro accessorio per percettori ammortizzatori sociali (Art. 46-bis., comma 1, lett. d)): inserita una nuova causale di ricorso al lavoro accessorio per l’anno 2013 “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”

Il testo dell'emendamento

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Abstract:
Article_id:
6665