ALLUVIONE EMILIA: I CHIARIMENTI SUL NUOVO “AMMORTIZZATORE UNICO”

9 Giugno 2023|Categorie: Legale|

L’INPS, con la Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, fornisce chiarimenti in ordine al nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 cd. “Decreto Alluvione” a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

I chiarimenti dell’INPS

Nel dettaglio, rientrano tra i destinatari dell’Ammortizzatore unico definito dal Decreto :

  • i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori alluvionati.

La medesima misura di sostegno è prevista anche in favore dei lavoratori agricoli che presentino specifiche condizioni legate all’impossibilità di prestare l’attività lavorativa connessa all’alluvione che ha colpito i territori dell’Emilia.

Caratteristiche dell’ammortizzatore unico

Il nuovo ammortizzatore unico è erogato, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, direttamente dall’Istituto ai lavoratori dipendenti del settore privato ed è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale ordinari.

Rispetto alla gestione delle richieste di accesso alla misura da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27 del D.lgs n. 148/2015, l’INPS ha difatti chiarito che “la proposizione dell’istanza da parte dei suddetti datori di lavoro equivalga ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.