Agenzia delle Entrate: possibile la cessione dell’ecobonus alle Agenzie per il Lavoro

Published On: 6 Novembre 2018|Categorie: Legale|

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 61/2018 (pubblicata in risposta ad un’istanza di Interpello), fornisce chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica c.d. “ecobonus”, ex art. 14 del D.L. n. 63/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 103/2012)

L’Istante, un’Agenzia per il Lavoro con autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro, ha inizialmente rappresentato di:

  • fornire personale somministrato alle imprese appaltatrici di lavori per i quali è possibile cedere il crediti corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
  • assumere, in taluni casi, appalti per opere che legittimano la cessione del predetto credito stipulando un’associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e di servizi.

Considerato l’art. 14 del D.L. n. 63/2012, che disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, nonché la Circolare 11/E del 2018 dell’Agenzia per l’Entrate, che fornisce chiarimenti relativi alla sfera applicativa della cessione del credito stanti le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, la Parte Istante chiede “se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi la qualifichi “impresa collegata” e, quindi, avente diritto all’acquisizione dei crediti”.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di varie premesse, ha ritenuto che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione debba ravvisarsi anche con la società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consento la cessione del credito.

Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, “sussiste un ‘collegamento’ tra la società fornitrice del personale somministrato e il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità della detrazione in commento […] anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi ad un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito”.

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Abstract:
Risposta n. 61 del 5 novembre 2018