Agenzia delle Entrate/Min. Lavoro: ulteriori chiarimenti sulla detassazione della retribuzione di risultato – Circ. n. 19/E

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

E' disponibile il testo della Circolare congiunta Agenzia dell'Entrate/Ministero del Lavoro in merito alla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale. In particolare viene chiarito che: 1) Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011; 2) ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, è indispensabile la formalizzazione per iscritto dell’accordo o contratto collettivo in vista della applicazione della imposta sostitutiva; 3) ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non debbano essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000). La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi entro il 1° agosto 2011.

Scarica il testo integrale

Kids Vans Sk8 Hi Zip Toddler Lavendar White Uk Size 9 Infant

Abstract:
Article_id:
5085