BONUS NATALE, CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DELL’INDENNITÀ – AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N.54/E
Le somme destinate al “Bonus Natale”, a decorrere dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità, possono essere recuperate dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare il credito maturato per effetto dell’erogazione del Bonus, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
Per il modello F24:
- “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è visibile nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nel caso in cui il sostituto debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
- “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.