Ag. Entrate – Risoluzione n. 481/E – 19/12/2008

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Comunicazione|

Segnaliamo la pubblicazione da parte dell’ Agenzia delle Entrate della Risoluzione n. 481/E.

Il principio qui sancito dalla Agenzia, in risposta ad un apposito interpello in tal senso, consente di chiarire la portata del concetto di “responsabilità solidale” gravante sul committente, in caso di affidamento in appalto di opere e servizi, qualora l’appaltatore sia inadempiente nei confronti dei propri dipendenti.

Punto fondamentale della nota in trattazione è che, in tali ipotesi, il datore di lavoro committente diviene sostituto di imposta dei dipendenti dell’appaltatore inadempiente.

L’ Agenzia dispone infatti che, nel suddetto caso di inadempimento, il committente, pubblico o privato, assume la responsabilità anche da un punto di vista fiscale per qualunque somma corrisposta in dipendenza di un rapporto di lavoro.

Di conseguenza, il committente è non solo tenuto ad adempiere al pagamento degli emolumenti maturati nei confronti dei lavoratori, ma anche ad effettuare le relative ritenute alla fonte e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione.

Il committente quindi, nel caso in esame, diventa, come detto, sostituto di imposta dei dipendenti dell’appaltatore, non essendo sufficiente, per il completo esonero dalla responsabilità solidale, la corresponsione della retribuzione lorda, contando su un successivo adempimento fiscale da parte dei dipendenti in sede di dichiarazione.

A riprova di ciò, nel caso esaminato e oggetto dell’interpello, poiché il datore di lavoro, in applicazione del principio di responsabilità solidale, aveva provveduto unicamente al pagamento degli emolumenti senza operare ritenute alla fonte, l’ Agenzia dichiara che “sui pagamenti già effettuati (….) l’istante, ove ne ricorrano i presupposti, possa rimediare alla violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Il testo della Risoluzione

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Abstract:
Article_id:
6165