A.E.: premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fruibilità del bonus di 100 euro, introdotto dall’art. 63 del Decreto Legge n. 18/2020, in favore dei lavoratori dipendenti.
Nello specifico, tale premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, in alternativa al criterio indicato dalla Circolare n. 8/E del 2020 – basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili – può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che il premio spetta al lavoratore indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o part time.
Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.