Corte di Cassazione: licenziamento del lavoratore assunto a t.i. dall’ApL
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 181/2019, ha affermato, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, l’illegittimità del licenziamento intimato da un’Agenzia per il Lavoro per difetto di giustificato motivo oggettivo.
In particolare, la Corte d’Appello riguardo l’indennità risarcitoria da corrispondere ai lavoratori ha utilizzato come parametro di riferimento l’indennità di disponibilità che questi percepivano “[…] considerato che la funzione del risarcimento L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 è, sostanzialmente, quella di ripristinare lo status quo ante, attraverso la corresponsione al lavoratore di quanto (e non più di quanto) avrebbe percepito se non vi fosse stata l’estromissione, di fatto, dall’azienda […]”.