Ministero del Lavoro, agenzie per il lavoro “specialistiche” e somministrazione a tempo indeterminato – Nota 10137/2016
La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, con la Nota n. 10137/2016, fornisce chiarimenti in merito alla distinzione tra agenzie per il lavoro cd. "generaliste" (Sezione I dell'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro) e le agenzie cd. "specialistiche" (sezione II), a valle delle modifiche e delle abrogazioni introdotte dal D. Lgs. n. 81/2015 nel corpus del D. Lgs. n. 276/2003.
In particolare il Ministero, "dopo l’intervenuta abrogazione del citato articolo 20 comma 3 che conteneva un elenco di settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato"specifica ora che:
- le agenzie cd. generaliste "somministrano lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato";
- le agenzie cd. specialistiche sono "abilitate alla sola somministrazione di lavoro a tempo indeterminato”.
"Di conseguenza possono essere confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276/2003, sulla base dei medesimi requisiti, anche finanziari (articolo 5 comma 3), presenti al momento del rilascio dell’autorizzazione provvisoria e non anche di quelli “più gravosi” previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista di cui alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, e art 5 comma 2, del Dlgs n. 276/2003 le quali possono invece somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. In ogni caso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione dell’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20 %, nel numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore".