Inps, esonero contributivo triennale Legge di stabilita’ 2015: chiarimenti – Circ. n. 178/2015
Con la Circolare n. 178/2015 del 3 novembre, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito all' esonero contributivo per i datori di lavoro previsto dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita' 2015).
Riguardo al settore del lavoro tramite agenzia, l’Inps specifica che l'esonero spetta anche per eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione (disponibilità).
La Circolare identifica, inoltre, situazioni caratterizzate da particolari specificità:
– nei casi di trasformazione o stabilizzazione (entro sei mesi dalla relativa scadenza) di rapporti a termine è prevista la restituzione del contributo addizionale Naspi ai sensi della L. n. 92/2012.
– l'esonero non spetta in caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione;
– in caso di lavoratore part-time assunto a tempo indeterminato da due datori di lavoro, l'esonero spetta purche' la data di decorrenza dei rapporti di lavoro part-time sia la medesima;
– non si ha diritto all'esonero nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto nei sei mesi precedenti la nuova assunzione per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
– l'esonero non spetta in caso di cambi di appalto di servizi e transito di lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato dal cedente al subentrante (su tale ultimo punto tuttavia si evidenzia che la bozza di Legge di Stabilita' 2016, in esame al Senato, prevede al momento una disposizione in senso contrario).