Inail, riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Circolare n. 25/2014

Published On: 9 Maggio 2014|Categorie: Associazione|

Con la Circolare n. 25/2014, l'Inail specifica le modalità operative per l’applicazione della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi in relazione all'anno in corso. In particolare, per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, l'Istituto specifica che:

  1. La riduzione si applica sempre ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in relazione alla specificità delle modalità di calcolo del premio ed alla circostanza che i tassi applicabili in tali fattispecie sono uguali ai tassi medi di tariffa. La normativa vigente stabilisce infatti che i premi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l’attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, oppure in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, nel caso in cui presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

  2. La riduzione del 14,17% si applica ai versamenti da effettuare:

           – entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio-marzo 2014

           – entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto il termine originario del 16 agosto) per il trimestre aprile-giugno 2014

           – entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio-settembre 2014

           – entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre-dicembre 2014.

 

Come già illustrato la riduzione deve essere applicata con le stesse modalità anche al premio supplementare silicosi. Nel caso in cui siano applicabili le riduzioni contributive previste dalla vigente normativa per incentivare l’occupazione, il conteggio per il calcolo del premio dovrà essere effettuato sulla quota di retribuzione non esente, inserita nell’applicativo per il contratto di prestazione di interesse e relativa al lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo, che peraltro deve essere indicato con il relativo codice di agevolazione nel modello unificato somm.

 

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Abstract:
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7431