Documento AILT
Con sentenza del 13 ottobre 2007, il Tribunale di Padova ha stabilito che “il contratto di fornitura di lavoro temporaneo”, stipulato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, i cui articoli da 1 a 11 sono stati abrogati ad opera dell’art. 85 del decreto legislativo n. 276/03, “deve contenere la specifica indicazione dei motivi di ricorso, da parte dell’impresa utilizzatrice, all’indicata tipologia contrattuale, che costituisce un’eccezione rispetto alla regola del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.