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14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Con sentenza del 13 ottobre 2007, il Tribunale di Padova ha stabilito che “il contratto di fornitura di lavoro temporaneo”, stipulato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, i cui articoli da 1 a 11 sono stati abrogati ad opera dell’art. 85 del decreto legislativo n. 276/03, “deve contenere la specifica indicazione dei motivi di ricorso, da parte dell’impresa utilizzatrice, all’indicata tipologia contrattuale, che costituisce un’eccezione rispetto alla regola del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

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Abstract:
Article_id:
6501