Documento AILT 35
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, prevede – al pari della legge 24 giugno 1997, n. 196 – alcuni casi in cui è vietata la somministrazione di lavoro. Tra i due provvedimenti normativi, tuttavia, vi è almeno una sensibile differenza. Rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 196/97, nell’elenco di cui all’art. 20, comma 5, del d. lgs. n. 276/03 non compare più, infatti, l’indicazione del divieto di stipula di contratti di somministrazione (anche a tempo indeterminato) per le “lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi”, la cui individuazione era stata rimessa alla potestà normativa regolamentare del Ministero del Lavoro.