INPS: regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi

14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

L'INPS, con circolare n. 66 del 5 giugno 2008, ha fornito i criteri interpretativi circa il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

In particolare, l'Istituto stabilisce che "alla luce degli elementi costitutivi dell’evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, si ritiene che debbano essere ricondotte nell’alveo dell’omissione i seguenti casi:

– retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);

– differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;

– contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.

Inoltre, in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell’evasione contributiva e tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dall’art.1, comma 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (G.U. 27 dicembre 2007), si ritiene che debba essere ricondotta nell’alveo dell’omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda.

Air Zoom Vomero 11

Abstract:
Article_id:
5480