INPS: solidarietà contributiva in materia di appalti – Msg. n. 3523/2012

14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

La direzione regionale della Toscana dell'Inps, con il Messaggio n. 3523 del 29 febbraio scorso, chiarisce il regime della solidarietà in materia di appalto (nonostante titoli il messaggio anche con riferimento alla somministrazione di manodopera), in applicazione del combinato disposto dell'articolo 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 21, comma 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. In particolare l'INPS specifica che: "Relativamente alle ipotesi di responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dell’INPS, dal

combinato disposto delle menzionate norme, si evince quanto segue: Il committente sarà chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ai sensi del predetto ed innovato art. 29 comma 2, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, escluse le sanzioni civili, ma il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto. Resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore). Soggetti destinatari della norma sono, dunque, i committenti privati che stipulano appalti, allorquando i soggetti appaltatori non provvedano ad adempiere gli obblighi contributivi posti a loro carico. Tutti i lavoratori sono tutelati dalla norma, e, quindi, non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto. L’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, ai sensi del richiamato art. 35 comma 28, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione e per il versamento delle ritenute fiscali. Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre ad essere senza limiti economici, al pari di quello del committente, è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che tale vincolo segue lo stesso termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. La norma citata fa espresso riferimento ai lavoratori "dipendenti", pertanto sono tutelati dal vincolo della solidarietà soltanto i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto".

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Abstract:
Article_id:
4953