DECONTRIBUZIONE SUD: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2022

Published On: 28 Luglio 2022|Categorie: Legale|

L’INPS ha emanato la Circolare n. 90 del 27 luglio 2022, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud, in relazione al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

Le novità intervenute

L’agevolazione è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022. La misura è concessa nel rispetto delle condizioni  previste per il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).

Per quanto concerne l’esonero contributivo riferito al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di fruizione

L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove la sede di lavoro sia situata in regioni cd. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna e Sicilia).

Riguardo all’applicabilità dell’esonero in trattazione in riferimento ai rapporti di somministrazione, si precisa che la misura, spetta, come precisato sopra, ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, quando la prestazione lavorativa è svolta presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Per maggiori informazioni consulta la scheda dedicata presente nella sezione incentivi.