SGRAVIO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO: ISTRUZIONI INPS
L’INPS ha emanato la Circolare n. 70 del 15 giugno 2022, con la quale fornisce le istruzioni operative per avvalersi dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore cd. apprendistato di I livello (previsto dall’art. 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022).
I chiarimenti dell’INPS
Lo sgravio in argomento è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:
- assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.