TUTELA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI FRAGILI: INDICAZIONI OPERATIVE INPS
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, con il quale fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in ordine alla fruizione della tutela previdenziale di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS.
Il regime di tutela
L’INPS, dopo una breve ricostruzione degli aggiornamenti normativi intervenuti in materia con la L. n. 11/2022, chiarisce che sono state prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni inerente la tutela dei lavoratori fragili ed in particolare relative:
- allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità (art. 26, comma 2-bis D.L. n. 18/2020);
- all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica (art. 26, comma 2 D.L. n. 18/2020).
La tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è pertanto riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Le indicazioni operative
L’Istituto da ultimo fornisce le istruzioni operative agli Uffici medico legali territorialmente competenti, ribadendo che questi sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori assicurati per la malattia INPS – relativi alle tutele di cui all’art. 26 (commi 1, 2 e 6) – e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.