INL: RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE PER LAVORATORI IN FORZA PRESSO AZIENDE CHE FRUISCONO DELLA CASSA INTEGRAZIONE – ULTERIORI CHIARIMENTI

Published On: 4 Giugno 2021|Categorie: Legale|

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Nota n. 855 del 28 maggio 2021, fornisce ulteriori chiarimenti – a precisazione della precedente Nota n. 762/2021 – relativi all’applicazione del regime derogatorio di cui all’art.19 bis del D.L. n. 18/2020 ed in particolare alla possibilità di rinnovare, in costanza di fruizione di ammortizzatori Covid, i contratti a termine dei lavoratori già assunti in “deroga” che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

 

L’Ispettorato, nello specifico, precisa che il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’art. 8 del D.L. n. 41/202 e che la possibilità di procedere al rinnovo/proroga dei contratti a termine – in applicazione dell’art. 19bis – sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.

 

Pertanto viene confermata la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.

 

Abstract:
Nota n. 855 del 28 maggio 2021