G.U.: COVID-19 – ulteriori misure in materia di integrazione salariale

Published On: 17 Giugno 2020|Categorie: COVID-19|

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro“. 

Nello specifico, il Decreto introduce norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario che riconoscono, in deroga agli artt. da 19 a 22 del D.L. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, la possibilità ai datori di lavoro che abbiano già fruito interamente del periodo concesso precedentemente di fruire delle ulteriori quattro settimane di trattamento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, è prevista la possibilità, indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, di presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, il Decreto introduce le seguenti proroghe:

  • dal 15 luglio al 15 agosto 2020 – termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del D.L. “Rilancio”;

  • dal 30 giugno al 31 luglio 2020 – termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Abstract:
D.L. 16 giugno 2020 n. 52