Min. Lav.: indennità “una tantum” – lavoratori stagionali, intermittenti ed occasionali

Published On: 13 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n.10 del 04/05/2020, con il quale ha indicato le risorse di cui all’art. 44, comma 1 del D.L. n. 18/2020, disponibili per il riconoscimento dell’indennità in favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19  e non coperti da altri strumenti, pari a 220 milioni di euro per l’anno 2020.

Inoltre, il presente decreto individua gli ulteriori lavoratori dipendenti ed autonomi che fruiranno dell’indennità “una tantum” di 600 euro per il mese di marzo 2020, si tratta in particolare di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Abstract:
Decreto Interministeriale n. 10 del 4.05.2020