INPS: trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome – chiarimenti
L’INPS ha emanato la Circolare n.58 del 7 maggio 2020, attraverso la quale illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal Decreto Legge n. 18/2020, relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome in ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19.
Nello specifico, in riferimento alla procedura prevista per l’attivazione dello strumento, l’Istituto precisa che nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l’azienda invia la richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero stesso) che effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS.
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione(con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
A seguito dell’emanazione del decreto di concessione, l’azienda dovrà inviare la domanda attraverso “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Tali domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative.
L’Istituto infine effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.