INPS: chiarimenti in ordine a trattamento di integrazione salariale in deroga – FIS
L’INPS ha emanato il messaggio n.1478 del 2 aprile 2020, attraverso il quale ha fornito chiarimenti in ordine alla fruizione delle misure erogate dal FIS ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020. Nello specifico, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, salvo quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo decreto, non potendo accedere all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili,
In alcune delle Regioni interessate dal Decreto Legge 9/2020 infatti, molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette Regioni.
Per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legge n. 9/2020. Conseguentemente, le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.
I datori di lavoro così individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020, esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.