9 MARZO 2006 – Tribunale di Milano – Sentenza n. 697/2006 (COMPORTAMENTI ANTISINDACALI)
L’articolo 20, comma V, lettera a) del Dlgs n. 276/2003 deve essere letto nel senso che è vietata la stipulazione di contratti di somministrazione finalizzati alla sostituzione di lavoratori in sciopero e non può essere interpretato nel senso che sia vietata la sostituzione di lavoratori in sciopero con personale somministrato già presente in azienda ed assunto per diverse finalità. Costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione alla RSU ai sensi degli articoli 7 della legge n. 196/1997 e 24 del Dlgs n. 276/2003.