8 febbraio 2008 – Tribunale di Bologna, sentenza n. 79

Published On: 14 Maggio 2012|Categorie: Legale|

Nullità del contratto di somministrazione – Poiché l'articolo 21 del d.lgs. n. 276/2003 impone specifici vincoli di forma e di contenuto al contratto di somministrazione a pena di nullità, la mancata (o insufficiente) indicazione della esigenza concreta che legittima il ricorso alla somministrazione implica la nullità del contratto di somministrazione e l'imputazione diretta del

rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. L'indicazione contenuta nel contratto, relativa alla concreta esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione mediante un mero rinvio alla clausola contrattuale (ove tale clausola contrattuale si configuri alla stregua di una clausola generale), deve ritenersi insufficiente rispetto alla soddisfazione del vincolo di contenuto. In questo caso la ncretizzazione di tale clausola contrattuale deve intervenire nel singolo contratto di somministrazione e non vale a soddisfare il requisito una integrazione successiva (ad esempio nel corso di

un processo civile).

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Abstract:
Article_id:
6253