1 APRILE 2005 Corte di Cassazione Sentenza n. 6820 (SOMMINISTRAZIONE)
Sentenza nella quale la Corte affronta, incidentalmente, il tema del divieto della intermediazione e interposizione delle prestazioni lavorative dopo la l. 196/1997 ed il dlgs 276/2003. La Corte afferma, al riguardo, che tale divieto, lungi dal risultare espunto dal nostro ordinamento, pare anzi confermato a seguito dell’entrata in vigore della legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, c. d. pacchetto Treu), come la stessa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedi, per tutte, la sentenza 18 agosto 2004 n. 16146); quanto alle disposizioni di cui al dlgs 276/2003, esse pur abrogando espressamente sia la legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (art. 85, comma 1, lettere e, f) sia la legge istitutiva del lavoro interinale (art. 1-11 legge n. 196 del 1997, cit.) esplicitamente prevedono, da un lato, che "i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore" (art. 21, comma 4) sia pure nel solo caso di somministrazione nulla per mancanza di forma scritta o di contenuto-forma (comma 1, alinea e lettere a, b, e, d, e, dello stesso articolo 21) e della sola forma scritta e confermano, dall’altro, la permanente antigiuridicità (anche) penale configurando una ipotesi di abrogatio sine abolitione per alcuni dei fatti precedentemente vietati. La Corte conferma così l’indirizzo già ribadito dalle sezioni penali.