INPS: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario – prime indicazioni

Published On: 27 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, attraverso il quale rendo noto che il Decreto cd. “Rilancio” ha apportato modifiche ai termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo in particolare, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nello specifico il citato art. 68 ha inserito all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Inoltre, per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

 

Abstract:
Messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020