INPS: sospensione degli obblighi contributivi e dei contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati

Published On: 12 Maggio 2020|Categorie: COVID-19|

L’INPS ha emanato il Messaggio n.1946 dell’11 maggio 2020, attraverso il quale fornisce chiarimenti  in ordine agli adempimenti da porre in essere ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive Uniemens in funzione degli obblighi contributivi aziendali e dell’applicazione delle norme in materia di sospensione dei relativi versamenti.

Nello specifico, le aziende utilizzano le dichiarazioni contributive Uniemens per effettuare, non solo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, bensì anche il versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai rispettivi CCNL applicati. Ogni azienda che effettua detti versamenti indica nell’elemento <CodAssociazione> dell’elemento <ContribAssistenzaContrattuale> (sezione Denuncia Aziendale), il codice riferito al CCNL applicato (allo stato, sono censiti 61 codici) e valorizza il relativo elemento <ImportoContributo> indicando l’importo complessivo dei contributi contrattuali in questione da versare nel mese.

Sulla base delle predette informazioni, l’Istituto, una volta accertato l’avvenuto versamento, provvede al trasferimento delle somme in questione ai destinatari individuati dai vari CCNL.

L’INPS precisa, inoltre, che la sospensione degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale ed assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella <DenunciaAziendale>, nella sezione <AltrePartiteACredito>, specificando l’opportuno e corretto codice di sospensione nell’elemento <CausaleACredito> e il relativo importo sospeso nell’elemento <SommeACredito>.

Ciò premesso, l’Istituto introduce infine precisazioni attraverso tre esempi tipizzati di compilazione della denuncia aziendale:

  • Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali;

  • Azienda con obblighi contributivi sospesi, conguaglio di somme anticipate per conto dell’Istituto e versamento dei contributi contrattuali;

  • Azienda con obblighi contributivi sospesi e versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.

 

 

 

 

Abstract:
Messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020